Gli organismi internazionali di Domenico Musso (dom.musso@tiscali.it), Tino Petito (tinoeco@libero.it), Roberta Rabino (robyrabbit@virgilio.it), Alessandra Ressico (alessandraressico@yahoo.it), Giulia Violante (giulia.violante@libero.it)

Consiglio di Sicurezza

5.2 IL CONSIGLIO DI SICUREZZA

E’ l’organo al quale la Carta delle Nazioni Unite riconosce la responsabilità principale del mantenimento della pace della sicurezza internazionali e per questo motivo riveste un’importanza particolare nell’ambito dell’Organizzazione.

Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici membri dei quali cinque sono permanenti (Cina, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Russia che ha assunto il seggio dell’ex Unione Sovietica) e dieci eletti dall’Assemblea Generale destinati a rimanere in carica per un periodo di due anni. La condizione di membro permanente del Consiglio attribuisce allo Stato uno status giuridico particolare che comporta alcuni privilegi, tra i quali l’appartenenza al Consiglio di Sicurezza per un periodo indefinito, la titolarità del diritto di veto che verrà illustrata tra breve ed un ruolo preminente rispetto agli altri Stati membri nelle procedure di emendamento e revisione della Carta. Si tratta di una deviazione dal principio della sovrana eguaglianza, accettata dagli Stati che nel 1945 hanno istituito l’Organizzazione delle Nazioni Unite in ragione del ruolo che le cinque potenze hanno avuto nella determinazione degli esiti della seconda guerra mondiale e delle responsabilità politiche da esse assunte nel sistema di sicurezza collettiva, ma che oggi, dopo i mutamenti intervenuti nella Comunità internazionale, quali la disgregazione dell’Unione Sovietica, viene messo in discussione o quantomeno ne viene auspicata la revisione. [I1] [I2]

A differenza dell’Assemblea Generale, il Consiglio è organizzato in modo da funzionare in modo continuativo e permanente. Avendo, infatti, il compito di assumere decisioni urgenti per il mantenimento della pace, il Consiglio deve potersi riunire in qualunque momento: a tal fine ogni membro del Consiglio deve avere sempre un proprio rappresentante nella sede dell’Organizzazione.

La procedura di voto nel Consiglio di Sicurezza merita un po’ di attenzione in quanto essa è frutto del compromesso fra Regno Unito, Unione Sovietica e Stati Uniti raggiunto a Yalta nel 1945. L’art. 27 della Carta delle Nazioni Unite distingue, infatti, due casi a seconda che le decisioni del Consiglio di Sicurezza riguardino questioni di procedura oppure ogni altra questione. Nella prima ipotesi, le decisioni devono essere prese con un voto favorevole di nove membri qualsiasi, mentre nella seconda, è necessario il voto favorevole di nove membri, numero nel quale devono necessariamente ricomprendersi i voti dei membri permanenti con la conseguenza che,se uno solo di questi non condivide la risoluzione, può bloccarne l’adozione. [E] [F] [ES] In questo consiste il diritto di vetoattribuito ai membri permanenti, cioè il potere di bloccare l’adozione di una risoluzione del Consiglio manifestando la propria opposizione.

Fra le questioni di procedura possono essere menzionate l’adozione del regolamento interno, l’elezione del Presidente o ancora la creazione di organi sussidiari.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto anche rappresentanti di altri Stati che non siano membri del Consiglio o di Stati non membri delle Nazioni Unite che siano parte di una controversia in esame dinnanzi al Consiglio.

Per quanto riguarda specificamente i compiti del Consiglio di Sicurezza, essi sono delineati in modo molto generale dall’art. 24, par. 1 della Carta delle Nazioni Unite che riconosce al Consiglio la responsabilità principale del mantenimento della pace della sicurezza internazionali e la legittimazione ad agire in nome delle Nazioni Unite ed in conformità ai fini e ai principi incorporati nella Carta.

La natura dei poteri attribuiti al Consiglio di Sicurezza differisce notevolmente a seconda che i medesimi vengano esercitati con riferimento a controversie o situazioni ad esso sottoposte oppure in caso di minacce o violazioni della pace. Il sistema delineato dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali si basa, infatti, su uno schema bipartito disciplinato in due distinti capitoli della Carta istitutiva. Si tratta del capitolo VI dedicato alla soluzione pacifica delle controversie, nel quale vengono in rilievo procedure di soluzione basate sulla libera scelta delle parti e sulla natura non vincolante delle risoluzioni del Consiglio ed del capitolo VII relativo alle azioni in caso di minacce alla pace, violazioni alla pace e atti d’aggressione nel quale si prevede un ruolo forte del Consiglio. Con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, la Carta delle Nazioni Unite nel vietare il ricorso alla guerra e l’uso della forza come mezzi di composizione dei conflitti, prevede un sistema istituzionalizzato di coercizione militare nei confronti degli Stati responsabili di minacce alla pace, violazioni alla pace e atti di aggressione. Ogni qual volta accerti la ricorrenza di una di queste tre circostanze, il Consiglio può, a seconda dei casi, invitare le parti a conformarsi a misure provvisorie considerate necessarie o desiderabili o raccomandare o decidere le misure adeguate. [E1] [E2] [F] [ES] Queste ultime possono distinguersi in due categorie; le misure coercitive, di regola denominate sanzioni, non implicanti l’uso della forza che sono tassativamente elencate nell’art. 41 della Carta come, ad esempio, l’interruzione delle relazioni economiche, l’embargo generale sul commercio di materie prime, petrolio e prodotti petroliferi in modo da evitare l’esportazione verso gli Stati belligeranti di qualsiasi prodotto che possa servir loro per prolungare il conflitto o la rottura delle relazioni diplomatiche e le misure implicanti l’uso della forza, nel caso in cui le prime si siano rivelate inadeguate (art. 42). In proposito il Consiglio di sicurezza può, infatti, intraprendere con forze aeree, navali e terrestri ogni azione che sia necessaria per il mantenimento della pace e la sicurezza internazionali.

La Carta delle Nazioni Unite prevedeva all’art. 43 la formazione di una forza militare propria dell’Organizzazione costruita attraverso contingenti messi a disposizione in maniera permanente dagli Stati membri, ma la disposizione non è mai stata attuata per le enormi difficoltà materiali legate alla costituzione di questi contingenti, al loro impiego ed al reperimento delle risorse finanziarie.La prassi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha, quindi, dato luogo ad interventi militari atipici non espressamente previsti dalla Carta, tra i quali occupano un posto di rilievo i corpi di osservatori impiegati nella vigilanza delle tregue e degli armistizi e le operazioni per il mantenimento della pace, meglio conosciute come operazioni di peace-keeping [I1] [I2] [E] che si caratterizzano per i seguenti elementi tipici: il consenso dello Stato territoriale, la neutralità e l’imparzialità delle operazioni, nonchè l’uso della forza solo per legittima difesa.

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