Genocidio in guerra: la guerra civile in Nigeria e le odierne conseguenze di Ornella Biancotto (ornellabibi@libero.it), Paola Salvetti (salviocci@tiscali.it)

Alcuni articoli tratti dalla Convenzione di Ginevra sulle operazioni di soccorso

Articolo 70. Azioni di soccorso.

  • 1. Allorché la popolazione civile di un territorio che, senza essere territorio occupato, si trova sotto il controllo di una Parte in conflitto, sia insufficientemente approvvigionata per quanto riguarda il materiale e le derrate menzionate nell'art. 69, saranno intraprese azioni di soccorso di carattere umanitario e imparziale, da svolgere senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, previo il gradimento delle Parti interessate a dette azioni di soccorso. Le offerte di soccorso che riuniscano le suddette condizioni non saranno considerate né come ingerenza nel conflitto armato, né come atti ostili. Nella distribuzione del soccorso, dovrà essere data priorità alle persone, ad esempio i fanciulli, le donne incinte o partorienti e le madri che allattano, che debbono essere oggetto, secondo la IV Convenzione o il presente Protocollo, di un trattamento privilegiato o di una protezione speciale.
  • 2. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti autorizzeranno e faciliteranno il passaggio rapido e senza ostacoli di tutti gli invii, materiali e personale di soccorso forniti conformemente alle prescrizioni di questa Sezione, anche se l'assistenza in questione è destinata alla popolazione civile della Parte avversaria.
  • 3. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti che autorizzano il passaggio di soccorsi, materiali e personale conformemente al paragrafo 2:
    • a) avranno il diritto di prescrivere le regole tecniche, compresi i controlli, alle quali detto passaggio deve essere subordinato;
    • b) potranno subordinare l'autorizzazione alla condizione che la distribuzione dei soccorsi sia effettuata sotto il controllo sul posto di una Potenza protettrice;
    • c) non distrarranno in alcun modo i soccorsi dalla loro destinazione, e non ne ritarderanno l'inoltro, salvo nel caso di necessità urgente riguardante la popolazione civile interessata.
  • 4. Le Parti in conflitto assicureranno la protezione degli invii di soccorsi e ne faciliteranno la rapida distribuzione.
  • 5. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti interessate incoraggeranno e faciliteranno un coordinamento internazionale efficace delle azioni di soccorso menzionate nel paragrafo 1.

Articolo 75. Garanzie fondamentali.

  • 1. Quando si trovano in una delle situazioni indicate nell'art. 1 del presente Protocollo, le persone che sono in potere di una Parte in conflitto e che non beneficiano di un trattamento più favorevole in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo, saranno trattate con umanità in ogni circostanza e beneficeranno, come minimo, delle protezioni previste nel presente articolo, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, oppure qualsiasi altro criterio analogo. Ciascuna Parte rispetterà la persona, l'onore, le convinzioni e le pratiche religiose di tutte le dette persone.
  • 2. Sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo i seguenti atti, siano essi commessi da agenti civili o militari:
    • a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare: l'omicidio; la tortura sotto qualsiasi forma, sia essa fisica o psichica; le pene corporali; e le mutilazioni;
    • b) gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, la prostituzione forzata ed ogni forma di offesa al pudore;
    • c) la cattura di ostaggi;
    • d) le pene collettive; e
    • e) la minaccia di commettere uno qualsiasi degli atti sopraccitati.
  • 3. Ogni persona arrestata, detenuta o internata per atti connessi con il conflitto armato sarà informata senza ritardo, in una lingua che essa comprende, dei motivi per cui dette misure sono state prese. Salvo il caso di arresto o di detenzione per un reato, detta persona sarà liberata nei più brevi termini possibili e, comunque, non appena saranno venute meno le circostanze che avevano giustificato l'arresto, la detenzione o l'internamento.
  • 4. Nessuna condanna sarà pronunciata e nessuna pena sarà eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato connesso con il conflitto armato, se non in virtù di una sentenza pronunciata da un tribunale imparziale e regolarmente costituito, che si conformi ai principi generalmente riconosciuti di una procedura regolare comprendente le seguenti garanzie:
    • a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima o durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa;
    • b) nessuno potrà essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilità penale individuale;
    • c) nessuno potrà essere accusato o condannato per azioni od omissioni che non costituivano reato secondo il diritto nazionale o internazionale a lui applicabile al momento della loro commissione. Non potrà, del pari, essere irrogata alcuna pena più grave di quelle che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il reo dovrà beneficiarne;
    • d) ogni persona accusata di un reato si presumerà innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
    • e) ogni persona accusata di un reato avrà diritto ad essere giudicata in sua presenza;
    • f) nessuno potrà essere costretto a testimoniare contro se stesso o a dichiararsi colpevole;
    • g) ogni persona accusata di un reato avrà diritto di interrogare o di fare interrogare i testimoni a carico, e di ottenere la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;
    • h) nessuno potrà essere processato né punito dalla stessa Parte per un reato che abbia già fatto oggetto di un giudizio definitivo di assoluzione o di condanna reso conformemente allo stesso diritto e alla stessa procedura giudiziaria;
    • i) ogni persona processata per un reato ha diritto a che la sentenza sia pronunciata pubblicamente;
    • j) ogni persona condannata sarà informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonché dei termini per esercitare tale diritto.
  • 5. Le donne private della libertà per motivi connessi con il conflitto armato saranno custodite in locali diversi da quelli degli uomini. Esse saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne. Tuttavia, se vi sono famiglie detenute o internate, si dovrà preservare la loro unità, alloggiandole, per quanto possibile, in uno stesso luogo.
  • 6. Le persone arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato beneficeranno delle protezioni concesse dal presente articolo fino alla loro liberazione definitiva, al loro rimpatrio o al loro stabilimento, anche dopo la fine del conflitto armato.
  • 7. Affinché non sussista alcun dubbio circa l'azione penale a carico delle persone accusate di crimini di guerra o di crimini contro l'umanità, saranno applicati i seguenti principi:
    • a) le persone accusate di tali crimini dovrebbero essere processate e giudicate conformemente alle regole del diritto internazionale applicabile;
    • b) ogni persona che non beneficia di un trattamento più favorevole in virtù delle Convenzioni o del presente Protocollo, dovrà ottenere il trattamento previsto nel presente articolo, indipendentemente dal fatto che i crimini di cui è accusata costituiscono o no infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo.
  • 8. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata nel senso di limitare o ledere ogni altra disposizione più favorevole che accordi, in virtù delle regole del diritto internazionale applicabile, una maggiore protezione alle persone comprese nel paragrafo 1.

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