Genocidio in guerra: la guerra civile in Nigeria e le odierne conseguenze di Ornella Biancotto (ornellabibi@libero.it), Paola Salvetti (salviocci@tiscali.it)

Alcuni articoli tratti dalla Convenzione promulgata dalle Nazioni Unite nel 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio

Le Alte Parti Contraenti

Considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 dell'11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile; riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità; convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso, convengono quanto segue:

Articolo I

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Articolo II

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale: (a) uccisione di membri del gruppo; (b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; (c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; (d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; (e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Articolo III

Saranno puniti i seguenti atti: (a) il genocidio; (b) l'intesa mirante a commettere genocidio; (c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio; (d) il tentativo di genocidio; (e) la complicità nel genocidio.

Articolo IV

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati.

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