Costituire una cooperativa sociale di Pasquale Colletti

IL BILANCIO D’ESERCIZIO

Il Bilancio d’esercizio deve essere redatto annualmente a cura degli amministratori. Esso è costituito dai seguenti documenti:
1. lo stato patrimoniale;
2. il conto economico;
3. la nota integrativa.
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Il Bilancio deve essere corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Relazione dei sindaci. I documenti informativi più importanti sono i prospetti di sintesi del bilancio (stato patrimoniale e conto economico) che dovrebbero illustrare sinteticamente la situazione economico-patrimoniale-finanziaria dell’impresa. Il documento nota integrativa assume un significato informativo di completamento e di illustrazione del contenuto degli altri due prospetti sopraddetti. Fornisce, pertanto, la necessaria sintesi delle informazioni contenute negli schemi di bilancio e costituisce, quindi, parte fondamentale per l’interpretazione dei risultati economico-finanziari dell’impresa desunti dai conti annuali. Le informazioni sulla gestione dovranno essere fornite con una seconda relazione che correda il bilancio. Compito di tale documento è quello, da un lato, di indicare le linee evolutive dell’impresa e, dall’altro, di fornire notizie generali in merito alla conduzione aziendale: le attività di ricerca e sviluppo, le azioni proprie acquistate dalla società, l’evoluzione prevedibile della gestione. Inoltre, si prevede un particolare obbligo informativo a carico degli amministratori e dei sindaci della cooperativa: gli amministratori devono rendere ragione del carattere mutualistico della società cooperativa (bilancio sociale) e i sindaci esprimere un loro parere su tali informazioni.
Il bilancio, la nota integrativa e gli allegati devono essere consegnati al collegio sindacale almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea che dovrà discuterlo unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori.
Una copia del bilancio, delle relazioni degli amministratori e dei sindaci devono restare depositati nella sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e finché il bilancio sia approvato così da permettere ai soci di prenderne visione.
Entro trenta giorni dalla data dell’assemblea che ha approvato il bilancio è necessario depositare:
in Tribunale: il bilancio, il verbale di deposito del bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed il verbale di approvazione dell’Assemblea;
all’Ufficio imposte: la dichiarazione dei redditi Mod. 760 con allegati il bilancio.
Entro trenta giorni dal deposito del bilancio in Tribunale è necessario far avere al Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative due copie del bilancio, di cui una timbrata dal tribunale, la relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed il verbale di Assemblea di approvazione del bilancio.
In Prefettura si dovranno consegnare il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, il verbale di Assemblea di approvazione del bilancio, l’elenco nominativo dei soci, l’elenco delle cariche sociali, il prospetto di riparto degli utili o copertura delle perdite e la situazione del capitale sociale sottoscritto e versato.

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