Costituire una cooperativa sociale di Pasquale Colletti

COME NASCE UNA SOCIETÀ COOPERATIVA

Costituire una società cooperativa [ I ]è diventato più facile. Allo scopo di poter costituire una cooperativa occorrono almeno 9 soci. Recentemente è stata introdotta la possibilità di costituire la “Piccola Società Cooperativa” con soli 3 soci ed un massimo di 8.
Le possibilità di utilizzare lo strumento cooperativo sono quindi aumentate considerevolmente, con evidenti positivi riflessi sulle opportunità di creare lavoro .
Fare una cooperativa è come mettere insieme l’equipaggio per un’avventura in mare. L’esperienza dimostra che questo è uno dei passi decisivi per costruire il successo dell’impresa.

- La Costituzione


La società cooperativa [ I ] [ F1 ] [ F2 ] [ Sp1 ] [ Sp2 ] si costituisce con atto pubblico e, come regola generale, con la partecipazione di almeno nove soci. Ai sensi della più recente riforma del diritto societario, possono tuttavia essere costituite società cooperative da almeno tre soci quando questi siano persone fisiche (ovvero società semplici agricole) e quando la società adotti le norme di diritto societario che regolano la società a responsabilità limitata [ I1 ] [ I2 ] [ E] .
La cooperativa generalmente assume la forma di S.p.A., ma ricorrendone le condizioni quali un numero inferiore di 20 soci ovvero un attivo dello Stato Patrimoniale non superiore ad 1 milione di euro, può adottare la più snella forma di S.r.l.

L’atto costitutivo deve prevedere le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, dati di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci;
2. denominazione, sede della società ed eventuali sedi secondarie;
3. oggetto sociale;
4. la quota di capitale sottoscritto d ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste e il numero delle azioni sottoscritte da ciascun socio;
5. il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
6. le condizioni per l’ammissione dei soci ed il modo ed il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
7. le condizioni per l’eventuale recesso e per l’esclusione dei soci;
8. le regole secondo le quali devono essere ripartiti gli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni ;
9. le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroghi alle disposizione di legge;
10. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali hanno la rappresentanza sociale;
11. il numero dei componenti il collegio sindacale;
12. la nomina dei primi amministratori;

Lo Statuto, che è parte integrante dell’atto costitutivo ed è a questo allegato, contiene le norme relative al funzionamento della cooperativa. I rapporti fra la società ed i soci potranno essere oggetto di appositi, regolamenti tesi a disciplinare lo svolgimento dell’attività mutualistica.

Prima di iniziare un’attività imprenditoriale, anche in forma cooperativa, occorre avere le idee chiare sul tipo di attività che si intende effettuare (business plan), [ I ] [ E ] dal momento che in cooperativa è possibile operare nei più svariati settori. Prima di costituire una cooperativa è necessaria un’attenta analisi della situazione esterna, in modo da avere una visione il più possibile chiara e attendibile di quanto sta avvenendo nel sistema sociale ed economico nel quale si intende iniziare l’attività.
Vanno esaminati gli orientamenti politico – legislativi, il sistema economico dell’area territoriale, i segmenti di mercato che sembrano avere maggiore possibilità di successo, la presenza della concorrenza.
Compiuta l’analisi della situazione esterna, è necessario passare ad una valutazione delle capacità del gruppo di aspiranti soci di rispondere alla sfida imprenditoriale, prendendo in esame la loro professionalità, i mezzi economici (sede, attrezzature necessarie ecc. …), le risorse finanziarie ed amministrative, il personale e così via. In maniera il più possibile documentata ed obiettiva vanno ricercati i punti di forza e di debolezza dell’idea iniziale mediante una sorta di studio di fattibilità aziendale.

Pronti ad iniziare l’avventura cooperativa?


È necessario, quindi, prima di costituire una cooperativa, che tu ed i tuoi otto amici abbiate ben chiaro in testa che molto dipende dalla chiarezza di intenti e dalla capacità di coordinare le azioni verso un unico obbiettivo. Significa che dovete, a partire dalla professionalità di ognuno, completarvi a vicenda (lavorare insieme).
Considera dunque con attenzione che ognuno di voi prenderà decisioni che incideranno sull’attività dell’altro e solo il vostro affiatamento vi permetterà di superare le difficoltà. Ecco perché non è facile trovare otto amici così, ma se ci riesci sei già a metà dell’opera! Il primo passo per ufficializzare la vostra volontà di cooperare, cioè di lavorare insieme, è quello di riunirvi da un notaio. È questa la prima assemblea, detta costitutiva, dei soci fondatori. Come avrai già capito il numero legale minimo di soci per formare una cooperativa è di almeno (non ci sono limiti massimi) nove persone che abbiano compiuto i 18 anni. Se uno dei tuoi amici in seguito decide di andarsene e rimanete in otto avete un anno per sostituirlo pena la liquidazione della società.

In realtà, recentemente è stato introdotta una nuova forma di società semplificata chiamata piccola società cooperativa[ I ] [ E ] , che può essere formata da un minimo di tre persone ad un massimo di otto.

È parte integrante dell’atto costitutivo lo statuto della società che contiene le regole che vi siete dati per far funzionare la cooperativa. L’atto costitutivo contiene i dati dei soci, la denominazione e la sede della società, l’oggetto sociale cioè l’attività economica esercitata, la responsabilità dei soci se limitata al capitale sociale o illimitata, la quota sociale, le condizioni di ammissione, di recesso e di esclusione del socio, informazioni sulla ripartizione degli utili, sugli organi sociali, sulla durata della società e sulle spese di costituzione. Prima di partire è necessario farsi riconoscere dagli altri. L’atto costitutivo deve essere depositato, entro trenta giorni dalla costituzione, presso il registro delle imprese (cancelleria commerciale in tribunale) nella cui circoscrizione è stabilita la sede della cooperativa. Da questo momento la società cooperativa inizia ad esistere come autonomo soggetto di diritti e obblighi.
Il capitale della società cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito nell’atto costitutivo, né una variazione nel numero dei soci produce una modifica dell’atto costitutivo. Quindi la variabilità del capitale consente, a differenza di altri tipi di società, meno adempimenti gravosi ed un più facile ingresso di nuovi soci. Esiste poi un limite massimo alla quota di capitale sociale che un socio può avere nella società cooperativa, che varia tra i 40 e i 60 mila euro, a seconda della sua tipologia. In una cooperativa può coesistere accanto alle diverse figure di socio anche il semplice dipendente che invece non è inserito negli organi sociali.

I soci si dividono in soci cooperatori e soci finanziatori (sovventori e titolari di azioni di partecipazione cooperativa).
I soci finanziatori sono una particolare categoria di soci recentemente istituita per favorire l’apporto di capitale di rischio alle imprese cooperative. I soci cooperatori hanno evidentemente degli obblighi e dei diritti definiti dalle leggi e dallo statuto affinché la navigazione possa svolgersi in modo ordinato ed accettabile per tutti. I soci hanno ad esempio l’obbligo di conferimento che può essere diverso a seconda dei casi: quota sociale, tassa d’ingresso, prodotti (nelle cooperative agricole). Inoltre hanno l’obbligo di fedeltà, cioè devono osservare lo statuto e le deliberazioni sociali, e di collaborazione al buon andamento della cooperativa. I diritti dei soci sono, principalmente, quelli di poter fruire al massimo livello possibile dei benefici della cooperativa, di partecipare alle assemblee generali, di votare ed essere votato, di prendere visione del bilancio annuale della cooperativa, di esaminare il libro verbali del consiglio d’amministrazione e del comitato esecutivo.

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