La nascita dei fascismi in Italia e Germania di Daniela Raimondo (raimondopatrucco@libero.it), Valter Balzola (), Rossana Denicolai ()

ANTISEMITISMO (e approfondimenti)

I vertici nazisti cominciarono, con regolare perseveranza, ad attuare la loro politica antisemita, iniziata con l’azione di boicottaggio contro le attività ebraiche e con il rogo dei libri di scrittori ebrei, al fine di purificare la cultura tedesca.

Il 15 settembre 1935 vennero emanate le leggi di Norimberga, che tolsero agli ebrei ogni diritto politico, proibendo anche i matrimoni misti, al fine di tutelare la purezza della popolazione di razza ariana; la stessa propaganda, diretta dall’abile ed intelligentissimo dottor Joseph Goebbels, martellava continuamente le menti dei cittadini con discorsi e articoli volti a screditare ferocemente, il "traditore giudeo", nemico della patria e del popolo.

Il condizionamento psicologico nazista trovò terreno fertile tra i tedeschi, tra i quali l’antisemitismo aveva radici antiche, ed una consolidata tradizione; in ogni caso la tattica di identificare un nemico che sia “altro” da noi, sul quale scaricare colpe, rabbia e timori è una strategia che, anche in situazioni decisamente più recenti, “ha pagato” spesso.

Partendo da quello che inizialmente poteva sembrare un “proteggere noi dagli altri”, “tutelarci in casa nostra”, “difendere la nostra identità (ariana)”, “custodire i valori della nostra civiltà” e “salvaguardare la nostra identità”, l’intolleranza verso il “diverso” proseguì il suo infausto cammino che, un passo alla volta, condusse agli orrori dell’Olocausto.

La vera e propria azione di persecuzione cominciò però il 9 novembre 1938, quando, nella "notte dei cristalli", al fine di vendicare la morte di un diplomatico tedesco, ucciso a Parigi da un dissidente ebreo, venne scatenato un pogrom dalle tragiche conseguenze; furono distrutti negozi, case, sinagoghe, profanati cimiteri, sterminate intere famiglie.

Circa trentamila ebrei vennero deportati nei campi di concentramento di Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen.

La polizia ricevette l'ordine di non intervenire e i vigili del fuoco badarono soltanto a far sì che il fuoco non attaccasse anche altri edifici. Nessuno tra i vandali, assassini e incendiari venne processato, ed anzi nei confronti dei cittadini classificati "ebrei" scattò, estrema beffa, anche l'obbligo imposto alle varie comunità di rimborsare il controvalore economico dei danni arrecati.

La notte dei cristalli poteva sembrare il punto di arrivo di un processo di discriminazione iniziato dalle pagine di Mein Kampf e approdato a Norimberga, ed invece fu l’inizio di un climax che si concluse tragicamente nei forni di Auschwitz (come verrà studiato quando i ragazzi prenderanno in considerazione la seconda guerra mondiale) con l’Olocausto.

Soluzione finale [E1] [E2] [E3]

Antisemitismo [E4] [I1] [F1] [S1] [S2] [I1]

E PER CHI VUOLE APPROFONDIRE...

Esempi di legislazione nazista contro gli ebrei

ORDINANZA DELLA DIREZIONE DEL PARTITO NAZIONALSOCIALISTA, DEL 28 MARZO 1933, PER LA CAMPAGNA ANTISEMITICA

1. In ogni sezione ed in ogni branca dell'organizzazione del Partito debbono essere costituiti dei comitati d'azione per l'esecuzione pratica e pianificata del boicottaggio contro i negozi ebrei, le merci ebree, i medici e gli avvocati ebrei. I comitati d'azione si assumono la responsabilità che il boicottaggio non colpisca alcun innocente, ma con tanto maggior durezza i colpevoli.

2. I comitati d'azione sono responsabili affinché non venga arrecato danno alcuno agli stranieri, di qualsiasi confessione, origine o razza che siano. Il boicottaggio è una misura puramente difensiva rivolta esclusivamente contro gli ebrei tedeschi.

3. I comitati d'azione debbono immediatamente far sì che il boicottaggio, attraverso un'educativa propaganda, diventi un fatto popolare. Principio fondamentale: nessun tedesco farà più le sue compere in un negozio ebreo né farà più stimare le sue merci da un ebreo o dai suoi agenti. Il boicottaggio deve essere generale, deve essere fatto da tutto il popolo e deve colpire gli ebrei nel punto più sensibile.

4. Nei casi dubbi occorre sospendere il boicottaggio contro certi negozi finché il Comitato Centrale di Monaco non emanerà un ordine in senso contrario. Presidente del Comitato Centrale è il camerata Streicher.

5. I comitati d'azione provvederanno ad una rigorosa vigilanza affinché i giornali partecipino a questa campagna intesa a smascherare la propaganda di odio che gli ebrei stanno conducendo all'estero. Quei giornali che non parteciperanno a questa azione o vi parteciperanno solo limitatamente non dovranno per il momento più entrare nelle case dei veri tedeschi. Nessun tedesco e nessun negozio tedesco deve servirsi di questi giornali per la propria pubblicità. Essi debbono subire apertamente il disprezzo poiché scrivono per gli uomini di razza ebraica ma non per il popolo tedesco.

6. I comitati d'azione, assieme alle organizzazioni di cellula del Partito nelle fabbriche, dovranno diffondere nella fabbrica la propaganda atta a svelare le conseguenze della campagna di odio ebraica per il lavoro tedesco e per il lavoratore tedesco ed in particolare dovranno spiegare ai lavoratori la necessità del boicottaggio su scala nazionale come misura di difesa per proteggere il lavoro tedesco.

7. I comitati d'azione dovranno spingersi anche nel più piccolo villaggio di contadini per colpire i commercianti ebrei soprattutto nelle campagne. Occorre sempre insistere sul principio che si tratta di una misura di difesa che siamo stati costretti a prendere.

8. Il boicottaggio non dovrà frazionarsi in azioni dispersivi, ma essere massiccio e frontale; in tal senso occorre immediatamente fare i necessari preparativi. Le S.A. e le S.S. riceveranno l'ordine di appostarsi dinanzi ai negozi ebrei dal momento in cui l'azione di boicottaggio avrà inizio per avvertire la popolazione di non entrare in quei negozi. L'inizio dei boicottaggio dovrà essere comunicato attraverso dei manifesti murali, attraverso la stampa, volantini ecc. Il boicottaggio avrà inizio con la massima efficacia sabato 1° aprile alle ore dieci antimeridiane e verrà proseguito sino all'ordine di sospensione che verrà emanato dalla direzione del Partito.

9. I comitati d'azione organizzeranno immediatamente in decine di migliaia di comizi, anche nel più piccolo villaggio, un'azione per richiedere l'introduzione di un numerus clausus di ebrei occupati per tutte le professioni, corrispondente alla percentuale che gli ebrei occupano nel numero complessivo del popolo tedesco. Per accrescere la forza d'urto di questa azione, questa richiesta deve per ora essere limitata a tre campi: a) la frequenza delle scuole medie e superiori, b) la professione medica, c) la professione di avvocato.

10. I comitati d'azione avranno inoltre il compito di far sì che tutti i tedeschi che in qualche modo sono a contatto con l'estero diffondano a scopo informativo con lettere, telegrammi e telefonate, la verità secondo cui in Germania regna l'ordine e la tranquillità, che il popolo tedesco desidera soprattutto attendere al proprio lavoro nella pace e vivere in pace con il resto del mondo e che conduce questa battaglia contro la campagna di odio scatenata dagli ebrei soltanto come una misura di difesa.

11. I comitati d'azione sono responsabili affinché tutta questa battaglia si svolga con la massima calma e disciplina. A nessun ebreo dev'essere torto neppure un capello! Avremo ragione di questa campagna di odio soltanto mediante l'impeto decisivo con cui condurremo questa azione punitiva. Più che mai è necessario che tutto il Partito, come un sol uomo, segua con cieca obbedienza i suoi capi.

Nazionalsocialisti, voi avete operato il miracolo di far crollare con un solo assalto lo stato sorto dalla rivoluzione di novembre. Voi condurrete a termine anche questa seconda missione nello stesso modo. Gli ebrei di tutto il mondo sappiano: il governo della rivoluzione nazionale non è sospeso nel vuoto ma è il rappresentante del popolo tedesco creatore. Chi lo attacca, attacca la Germania! Chi l'offende, offende la nazione! Chi lo combatte, ha lanciato una sfida a 65 milioni di uomini! Noi abbiamo avuto ragione degli agitatori marxisti in Germania; essi non riusciranno a piegarci anche se proseguono all'estero le loro delittuose manovre ai danni dei popoli. Nazionalsocialisti! Sabato, alle dieci in punto, gli ebrei sapranno con chi hanno a che fare.

LEGGE PER LA CITTADINANZA DEL REICH, 15 settembre 1935.

Il Reichstag ha approvato all'unanimità la seguente legge che qui viene promulgata.

[par. 1]

1) E’ cittadino dello stato (Staatsangebbriger) colui che fa parte della comunità protettiva del Reich tedesco, con il quale ha dei legami che lo impegnano in maniera particolare.

2) L'appartenenza allo stato viene acquisita in base alle norme della legge che regola l'appartenenza al Reich ed allo stato.

[par. 21]

1) Cittadino del Reich (Reicbsbúrger) è soltanto l'appartenente allo stato di sangue tedesco o affine il quale con il suo comportamento dia prova di essere disposto ed adatto a servire fedelmente il popolo ed il Reich tedesco.

2) Il diritto alla cittadinanza del Reich viene ottenuto attraverso la concessione del titolo di cittadino del Reich.

3) Il cittadino del Reich è il solo depositario dei pieni diritti politici a norma di legge.

[par. 31 Il ministro degli interni del Reich in accordo con il sostituto del Führer provvederà all'emanazione delle norme giuridiche ed amministrative necessarie per l'attuazione e l'integrazione della legge.]

LEGGE "PER LA PROTEZIONE DEL SANGUE E DELL'ONORE TEDESCO", 15 settembre 1935.

Pervaso dal riconoscimento che la purezza del sangue tedesco è la premessa per la conservazione del popolo tedesco ed animato dal proposito irriducibile di assicurare il futuro della nazione tedesca, il Reichstag ha approvato all'unanimità la seguente legge che qui viene promulgata.

[par. 1]

1) Sono proibiti i matrimoni tra ebrei e cittadini dello stato di sangue tedesco o affine. I matrimoni già celebrati sono nulli anche se celebrati all'estero per sfuggire a questa legge.

2) L'azione legale per l'annullamento può essere avanzata soltanto dal Procuratore di stato.

[par. 2]

Sono proibiti rapporti extramatrimoniali tra ebrei e cittadini dello stato di sangue tedesco o affine.

[par. 3] Gli ebrei non potranno assumere al loro servizio come domestiche cittadine di sangue tedesco o affine sotto i 45 anni.

[par. 4]

1) Agli ebrei è proibito innalzare la bandiera del Reich e quella nazionale ed esporre i colori del Reich.

2) È permesso loro invece esporre i colori ebraici. L'esercizio di questa facoltà è protetto dallo stato.

[par. 5]

1) Chi contravviene al divieto di cui al par. 1, viene punito con il carcere duro.

2) Chi contravviene alle norme di cui al par. 2 viene punito con l'arresto o con il carcere duro.

3) Chi contravviene alle norme di cui ai par. 3 o 4, viene punito con la prigione sino ad un anno e con una multa o pene di questo genere.

[par. 6] Il ministro degli interni del Reich, in accordo con il sostituto del Führer ed il ministro per la giustizia del Reich, emana le norme giuridiche e amministrative necessarie per l'attuazione e l'integrazione della legge.

[par. 71 Questa legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione; il par. 3, invece, a partire dal 1° gennaio 1936.

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