Gli organismi internazionali di Domenico Musso (dom.musso@tiscali.it), Tino Petito (tinoeco@libero.it), Roberta Rabino (robyrabbit@virgilio.it), Alessandra Ressico (alessandraressico@yahoo.it), Giulia Violante (giulia.violante@libero.it)

ORGANI DECISIONALI E CONCLUSIONI

4. ORGANI DECISIONALI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Secondo l’ articolo 8 dello Statuto “ Il Sistema europeo di banche centrali è governato dagli organi decisionali della Banca centrale europea". Questo articolo, seppur conciso, stabilisce una fondamentale innovazione a livello istituzionale del Trattato di Maastricht ovvero il conferimento delle sovranità monetarie nazionali alla Banca centrale europea, ovvero un’istituzione sopranazionale. A partire dal gennaio 1999, la politica monetaria dei paesi aderenti all’euro è unica in tutta l’area e non vi sono più caratterizzazioni a livello nazionale.

Gli organi decisionali della Banca centrale europea sono:

1) il Consiglio direttivo; [I1][I2][E][ES][F][DE]

2) il Comitato esecutivo; [I1][I2][I3][E][ES][F][DE]

3) il Consiglio generale. [I1][I2][E][ES][F][DE]

4.1 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, composto dai Governatori delle banche centrali nazionali dei paesi membri e dal Comitato esecutivo, è l’organo decisionale più importante della Banca centrale europea, in quanto ha la funzione di prendere le decisioni riguardanti la politica monetaria. Il Consiglio direttivo decide la misura delle riserve obbligatorie che le istituzioni creditizie devono detenere presso la banca centrale, stabilisce il livello dei tassi di interesse ufficiali; conduce le operazioni sul mercato dei cambi tra l’euro e valute terze; vigila sull’ operato delle banche centrali nazionali che nel loro agire ne devono rispettare le direttive.

Quindi il compito fondamentale del Consiglio è di definire la politica monetaria unica dei paesi membri, ma ad esso sono assegnate altre rilevanti funzioni sia a livello organizzativo della Banca centrale che a livello consultivo verso le autorità nazionali. Da sottolineare che il Consiglio direttivo rappresenta l’ Eurosistema in tema di cooperazione internazionale.

Il Consiglio è un organo collegiale, nel deliberare deve seguire queste procedure di votazione: ogni membro è titolare di un voto, ogni decisione è deliberata a maggioranza semplice. Per la deliberazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio ( ad eccezione delle sedute straordinarie nelle quali è ininfluente il numero dei presenti). Secondo lo Statuto, il Consiglio si deve riunire almeno dieci volte l’anno, ma i componenti, adoperando lo strumento della teleconferenza, si riuniscono più frequentemente, solitamente ogni quindici giorni.

Le sue riunioni sono riservate, per cui non esiste obbligo di pubblicazione dei verbali. Ciò è stato più volte criticato perché diminuirebbe la trasparenza dell’operato della Banca centrale europea, seconda la quale sono sufficienti i comunicati e le conferenze stampa rilasciate dal Presidente del Consiglio direttivo dopo la prima riunione del mese.

4.2 Il Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e Vice-presidente della Banca centrale europea e altri quattro membri, nominati dai governi dei paesi partecipanti, dopo aver consultato il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo. I componenti del Comitato esecutivo, scelti come disciplinato dallo Statuto“tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario," ricevono un mandato della durata di otto anni, non rinnovabile. Per proteggerne l’autonomia, i membri del Comitato esecutivo possono essere dimissionati soltanto dalla Corte di giustizia.

Il comitato esecutivo ha il compito di attuare le decisioni di politica monetaria prese dal Consiglio direttivo e di impartire le opportune istruzioni alle banche centrali nazionali. Un’ altra funzione esercitata è quella di preparare le riunioni del Consiglio direttivo.

4.3 Il Consiglio generale

Il Consiglio generale ha la funzione di coordinare le banche centrali nazionali dei paesi dell’ area euro con quelle dei paesi in deroga, ovvero nazioni che non vi hanno aderito o per libera scelta o per il mancato raggiungimento dei parametri di convergenza necessari per la partecipazione. Non ha nessuna competenza per la politica monetaria, ma partecipa alle funzioni consultive della Banca centrale europea.

5. CONCLUSIONI

Con questo percorso abbiamo conosciuto un’ istituzione, la cui nascita è recente, ma che poggia le sue fondamenta su un progetto antico di unificazione europea. Da sottolineare l’innovazione introdotta con la creazione della Banca centrale europea, infatti, per la prima volta nella storia, un organismo internazionale di tipo federale ha il compito di gestire in modo unitario la politica economica di diversi Stati. Con l’istituzione della Banca centrale europea, si è garantita la stabilità nel tempo del prezzo della moneta; inoltre si è stato eliminato il rischio di cambio nei paesi aderenti all’euro e si è assistito ad un progressivo abbassamento dei tassi di interesse. A livello internazionale ha permesso la semplificazione delle relazioni internazionali. Rimangono, tuttavia, le perplessità riguardanti la gestione con l’allargamento dell’Unione Europea a 25 Stati; che potrebbero però essere sfruttate nell’ottica degli ideali di pace e libertà, alla ricerca del benessere diffuso.

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